29 ottobre 2009
Marilyn Manson - This is Halloween
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27 ottobre 2009
Avatar, libro arriva il 25 novembre 2009
Avatar, libro arriva il 25 novembre 2009
Il film uscira' nelle sale italiane il 15 gennaio
( ANSA ) ROMA, 26 OTT - Arriva in libreria il 25 novembre l'unico libro ufficiale di Avatar, nuovo film di James Cameron,in uscita nelle sale italiane il 15 gennaio.
Il libro, firmato da Lisa Fitzpatrick, si intitolera' 'L'universo di Avatar', sara' pubblicato dall'editrice Il Castoro e documenta ogni curiosita' legata alle tecniche di lavorazione, alla rivoluzionaria tecnologia utilizzata e ai retroscena del set, un 'dietro le quinte' affascinante e sorprendente, adatto al grande pubblico.
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22 ottobre 2009
Lega Irpina The Return of Wolves
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01 ottobre 2009
La Cavalcata della Lega Irpina
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28 settembre 2009
The Secret Language of Wolves
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Wolf - The Return
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27 settembre 2009
The Wicker Man Trailer
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25 settembre 2009
22 settembre 2009
Legge 4 aprile 2007, n. 41
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive"
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
"7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.". 3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. 3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido documento di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo. 3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identita', e negando l'ingresso in caso di difformita', nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento. 3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. 3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, e' irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401
a) al comma 1:
1) le parole: "e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.";
a-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale.";
b) al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni";
c) al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro";
d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo.". 2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
"1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.".
Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce
Norme sul personale addetto agli impianti sportivi
Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.". "1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: "se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.". 2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
Aggravante del reato di danneggiamento
"5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive".
Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88
a) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6";
b) al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole: "entro le trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";
c) al comma 1-quater, dopo le parole: "1-bis," sono inserite le seguenti: "e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,". 2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010". 3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "nell'articolo 6-ter".
Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti
Misure di prevenzione
"Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge. 2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.".
Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonche' in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale
"Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.". 2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.".
Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
Adeguamento degli impianti
"5-bis. - All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.".
Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
Iniziative per promuovere i valori dello sport
Rilascio di biglietti gratuiti per i minori
Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori
Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
a) la rubrica del capo II del titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
b) la rubrica dell'articolo 34 e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
e) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni";
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo
Entrata in vigore
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Luxor Media Esoteric Online
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